mercoledì 28 gennaio 2015

Nuove norme UNI di acustica edilzia

Nuove norme UNI di acustica edilizia
UNI pubblica le norme UNI 11569 “Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai” e UNI/TS 11326-2 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica”

La prima va a sanare il “temporaneo vuoto normativo” generato dal ritiro della norma UNI EN ISO 140-7 a seguito della pubblicazione della UNI EN ISO 16283-1.

Il secondo documento stabilisce le regole per determinare quando il risultato di una misurazione acustica è conforme o non conforme rispetto a una data tolleranza o rispetto ad un valore limite, tenuto conto dell’incertezza di misura.

Ai link che seguono è possibile reperire maggiori informazioni:
UNI 11569
UNI/TS 11326-2  

sabato 28 dicembre 2013

IL RUMORE DI FONDO,  IL CRITERIO DELLA NORMALE TOLLERABILITA' E LA TUTELA EX ART. 700 CPC SECONDO UNA RECENTE INTERPRETAZIONE DI DANNO ALLA SALUTE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Tra ieri ed oggi due sobbalzi dalla sedia:
leggo in un blog di un contenzioso tra un disturbato ed il solito pub in zona Trastevere...
leggo:

Il 2 novembre 2012 il sottoscritto depositava ricorso ex art. 700 al tribunale di Roma. - Il 14 novembre 2012 il sottoscritto veniva convocato presso il commissariato di Trastevere e gli veniva consegnato un verbale nel quale si dichiarava che per la polizia di ps “ha effettuato un controllo amministrativo all’attività segnalata verificandone, non riscontrando, in quel momento, violazioni alle normative”. - Il tribunale di Roma nomina quindi il 25 gennaio 2013 un Ctu. - Ad oggi (maggio 2013), dopo 5 sopralluoghi (2 annunciati e 3 ‘a sorpresa’) non sono stati riscontrati livelli di rumore non conformi. Ciò è molto strano perché il rumore c’è, è alto, lo si è misurato anche con strumenti propri, essendo un tecnico. - Ancora più strana la valutazione del Ctu secondo il quale, per ottenere misurazioni esatte, occorrerebbe chiudere la strada onde essere certi di non misurare rumore proveniente da altre fonti estranee al locale notturno (si tratta di una piccola strada con ridotto traffico veicolare, impegnata per buona parte della notte dai clienti del locale), e sarebbe consigliabile la sostituzione delle finestre. -  

Resto perplesso nel leggere che il tecnico incaricato dal Giudice "non" riscontra valori "non conformi"..... e che per ottenere "misurazioni esatte" bisognerebbe chiudere la strada !!!!!!..... 
Il CTU ha coscienza che la Cassazione ha da tempo statuito per la verifica della tollerabilità delle immissioni il cosiddetto Criterio Comparativo, mai smentito neanche nelle recenti (2013) pronunce a sezioni unite, criterio che si basa sulla vecchia norma ISO 1996/71?.
Perchè chiudere la strada se il rumore di fondo della zona è misurabile in assenza della sorgente specifica ( attività commerciale) con il valore statistisco L95 misurato in tempo Fast ponderato A!!. Quale controllo è piu' semplice ed aderente alla realtà se non la verifica che la differenza tra il livello del livello di immissione LA ( CON ATTIVITA' IN FUNZIONE) che nello specifico potrebbe anche essere misurata con lo stesso criterio statistico ( percentile 95%) ed il livello del rumore di fondo debba essere ricompreso in 3 db per essere il rumore definito tollerabile. 
Purtroppo una DIFFUSA IGNORANZA DEL CRITERIO COMPARATIVO e una preconcetta ostilità di una parte di alcuni tecnici "acustici" rispetto a  quanto la Giurisprudenza stessa ha regolamentato è continua fonte di errore in moltissime CTU. 
Rispondere al Giudice in termine di accettabilità, come sembra desumersi dalla nota sopra citata, vuol dire non rispondere al quesito posto perchè il Giudice chiede al CTU di verificare se i rumori superano o meno la normale tollerabilità, concetto diverso e stabilito non dai DPCM o dalla legge quadro 447/95, ma dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione in modo univoco dagli anni 60 ad oggi.
PERCHE' CHIUDERE LA STRADA??? . Il rumore di fondo della zona ( non il livello del rumore residuo che è altra cosa) è desumibile dal livello statistico L95!! . Peraltro chiudere la strada violerebbe i diritti del disturbante che potrebbe contestare l'alterazione del rumore di fondo a tutto favore di una delle parti. 

SECONDO SOBBALZO:
Ricevo ieri notizia di un Ordinanza del Collegio della sezione specialistica del Tribunale di Roma  che di fronte al reclamo per il rifiuto del Giudice incaricato alla tutela ex art. 700 cpc, in un caso molto simile a quello sopra letto, rigetta la richiesta perchè il disturbato avrebbe prodotto certificazione medica a parere del collegio non dimostrante l'avvenuta alterazione dello stato di salute!!!!!!!!! 
E questo contro la costante giurisprudenza della stessa sezione perlomeno sino ad ora  e quella di tutti i  Tribunali d'Italia che normalmente statuiscono univocamente (estratto da recente sentenza del Tribunale di Venezia)

  Sussiste anche il periculum in mora.
Com’è noto, le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria invalidità permanente, una lesione del diritto alla salute. Per aversi lesione del diritto alla salute, infatti, non occorre che vi sia una menomazione definitiva dell’integrità psico-fisica, ben potendo esservi un danno al detto bene anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee.
E che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, siano capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee, è un dato acquisito della scienza medica. Questa ha, infatti, evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di
disagi o crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, dell’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio.
Ne può obiettarsi, al fine di escludere la possibilità di concedere la tutela cautelare atipica, che si tratta nella specie di effetti indesiderati non ancora prodotti. Ed invero, la ragione stessa della tutela ex art. 700 c.p.c. (alla luce del principio di effettività della stessa, ex art. 24 Cost.) consiste proprio nell’evitare che la durata del giudizio di merito si risolva in un danno per l’avente diritto, il quale alla fine del processo potrebbe trovarsi ad aver subito un pregiudizio non più riparabile. Il che è
quanto accadrebbe tutte le volte in cui il bene giuridico minacciato sia – come nella specie la salute.  


Forse la sezione specializzata del Tribunale di Roma si accinge a ribaltare tale principio posto a tutela della salute ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione.  Secondo il Giudicante per ottenere tutela ex art. 700 cpc bisognerà munirsi di certificazione medica attestante l'avvenuto danno alla salute. Con il chè non ci sarà piu' niente da tutelare in urgenza per scongiurare che proprio questo non avvenga.... 

Bene dopo i sobbalzi prepariamoci a dissotterrare le nostre armi intellettuali per sconfiggere l'incultura della Tollerabilità o meglio la cultura della INTOLLERABILITA' diffusa tra i tecnici legali e non che si ostinano a trattare il problema dei rumori sofferto da molti disturbati come qualcosa di attinente alla psicologia e non invece come è nella stragrande maggioranza dei casi ad una quantità di energia sonora non voluta che ti ferisce nella tua abitazione, nella tua camera da letto e non ti fa piu' dormire, stravolgendoti il ciclo della tua normale vita,  e che non riesci a bloccare se non coi mezzi straordinari dell'azione giudiziaria, ed in particolare come è sempre stato fino ad oggi  con la tutela dell'art. 700 cpc..   

Ecco forse se i giudici che hanno ieri escluso la tutela dell'art. 700. cpc ad un disturbato se avessero letto i risultati ottenuti con l'intervento dell'Arpa lazio e  del Comune di Roma nella storia Trasteverina sopra citata forse avrebbero deciso diversamente!.
 
Buon Anno a tutti, disturbati e tecnici che operano con grande sacrificio personale in questa MISSIONE.
    
   

giovedì 6 giugno 2013

requisiti acustici passivi

SENTENZA S. 103/2013 del 22/05/2013 Udienza Pubblica del 10/04/2013, Presidente: GALLO, Redattore: MATTARELLA Norme impugnate: Art. 15, c. 1°, lett. c), della legge 04/06/2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, c. 5°, della legge 07/07/2009, n. 88. Oggetto: Inquinamento acustico - Disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti - Inapplicabilità nei rapporti tra privati (e, in particolare, fra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi) sino all'emanazione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia - Previsione autoqualificata come interpretativa, ma in realtà innovativa con efficacia retroattiva. Dispositivo: illegittimità costituzionale Atti decisi: ord. 109/2012 Si riporta l'articolo dichiarato incostituzionale Art. 15. (Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)... c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato"; SCARICA SENTENZA: www.missionerumore.lazio.it